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Avvio al servizio civile in Italia
La durata del servizio è di dodici mesi.
Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del progetto.
Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto ai fini del diritto e della determinazione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di € 433, 80 euro.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte dall’Ufficio mediante accreditamento diretto sul libretto postale nominativo.
Gli assegni corrisposti per l’attività di servizio civile, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 77/2002 e successive modifiche, non sono “rimborsi spese”, bensì costituiscono compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario. Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente; su di essi
l’Ufficio applica le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche.
Il periodo prestato come volontario di servizio civile è utile ai fini previdenziali con versamenti contributivi effettivi alla gestione separata dell’Inps, a totale carico del Fondo nazionale per il servizio civile, in rapporto all’ammontare del compenso corrisposto.
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